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Requisiti per i prodotti cosmetici

Requisiti dell’EU: Il Regolamento EU 1223/2009 sui prodotti cosmetici (il “Regolamento EU sui cosmetici”) contiene norme sulla fornitura e sulla vendita di prodotti cosmetici nell’EU. Esso stabilisce una serie di requisiti importanti in relazione ai prodotti cosmetici, tra cui i divieti e le restrizioni su determinate sostanze, l’obbligo di identificazione di una persona responsabile con sede nell’EU e i requisiti per l’etichettatura.

È tua responsabilità rispettare i requisiti dell’EU se vendi prodotti cosmetici in tale area. Ricorda di attenerti anche agli altri requisiti nazionali vigenti nei paesi in cui decidi di vendere tali prodotti.

Trovi maggiori informazioni sui requisiti dell’EU di seguito.

Requisiti UK: Dal 1 gennaio 2021, alla fornitura e alla vendita di prodotti cosmetici in UK si applica una versione modificata del Regolamento (CE) n° 1223/2009, come conseguenza delle Normative del 2019 sulla sicurezza e sulla metrologia dei prodotti (Emendamento, ecc.) a seguito dell’uscita dall’EU (il “Regolamento UK sui prodotti cosmetici”). Esso stabilisce una serie di requisiti importanti in relazione ai prodotti cosmetici, tra cui i divieti e le restrizioni su determinate sostanze, l’obbligo di identificazione di una persona responsabile con sede nell’EU e i requisiti per l’etichettatura. Si applicano regole diverse ai prodotti venduti nelle seguenti aree geografiche: (1) Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) e (2) Irlanda del Nord. Di seguito trovi una nota in cui viene indicato dove saranno apportate modifiche rilevanti ai requisiti UK a partire dal 1 gennaio 2021.

È tua responsabilità rispettare i requisiti UK se vendi prodotti cosmetici in UK. Oltre a ciò, se vendi prodotti cosmetici anche sul sito web di Mangrovia, ricorda che devi attenerti al Regolamento EU sui prodotti cosmetici e agli altri eventuali requisiti nazionali vigenti nei paesi in cui decidi di operare.

Trovi maggiori informazioni sui requisiti UK di seguito in questa pagina.

Questo materiale è esclusivamente a scopo informativo e non dovrebbe essere utilizzato in sostituzione di una consulenza legale. Ti invitiamo a contattare un consulente legale per qualsiasi dubbio in merito alle leggi e ai regolamenti relativi al tuo prodotto. Questo articolo riporta le informazioni aggiornate al momento della stesura, tuttavia i requisiti potrebbero cambiare sia nell’EU che in UK. Se desideri avere maggiori informazioni sulle modifiche che potrebbero interessare la tua attività di vendita a partire dal 1 gennaio 2021, ti invitiamo a consultare, se disponibili, le attuali linee guida UK sulla Brexit applicabili ai tuoi prodotti.

Requisiti dell’EU #

Quali prodotti rientrano nell’ambito dei requisiti EU per i prodotti cosmetici?
Il Regolamento EU sui cosmetici si applica a qualsiasi prodotto cosmetico fornito o venduto nell’EU. Un “prodotto cosmetico” può essere descritto genericamente come una sostanza o miscela che è destinata ad essere applicata sul corpo umano (inclusi pelle, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, denti e mucose della cavità orale) ai fini della pulizia, della profumazione, della modifica dell’aspetto, per mantenere e proteggere il corpo o quella parte del corpo in buone condizioni o per correggere gli odori corporei. Esempi di prodotti cosmetici variano dagli antitraspiranti al sapone, dal make-up al dentifricio, dalla crema solare al profumo.

Quali sono i requisiti fondamentali del Regolamento EU sui cosmetici?
Il Regolamento EU sui cosmetici è una normativa complessa che include i numerosi requisiti che devono essere rispettati per poter vendere qualsiasi prodotto cosmetico nell’EU o in . Il Regolamento prevede in particolare (i) le restrizioni sul contenuto dei prodotti cosmetici venduti nell’EU e in , (ii) l’obbligo di identificare una persona responsabile con sede nell’EU e in , (iii) i requisiti di etichettatura per ciascun prodotto cosmetico e relativi imballaggi e (iv) l’obbligo di conservare l’intera documentazione informativa che dimostri la conformità di ciascun cosmetico.

Le informazioni qui fornite non costituiscono una descrizione esaustiva dei requisiti pertinenti. Ti invitiamo quindi a contattare un consulente legale per garantire la conformità dei tuoi prodotti con il Regolamento EU sui cosmetici.

Limitazioni relative agli ingredienti
Il Regolamento EU sui cosmetici stabilisce alcune limitazioni su ciò che può contenere un prodotto cosmetico venduto nell’EU. Alcune sostanze sono vietate e non possono essere utilizzate in nessun caso in ambito cosmetico nell’EU e in (cfr. Allegato II del Regolamento EU sui cosmetici). Altre sostanze possono essere utilizzate solo in conformità alle restrizioni pertinenti (cfr. Allegato III del Regolamento EU sui cosmetici). Inoltre:

A meno che non si ritenga applicabile una delle eccezioni pertinenti, un prodotto cosmetico non può contenere determinate sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) ai sensi del Regolamento CLP CE n° 1272/2008.
Possono essere utilizzati solo i coloranti elencati nell’Allegato IV, i conservanti elencati nell’Allegato V e i filtri UV elencati nell’Allegato VI del Regolamento EU sui cosmetici. Essi devono essere utilizzati in conformità con le limitazioni pertinenti.
Infine, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali devono essere specificamente notificati alla Commissione europea.

Persona responsabile
È necessario identificare una persona responsabile con sede nell’EU, per ciascun prodotto cosmetico. La persona responsabile deve garantire che ciascun prodotto cosmetico sia conforme ai requisiti previsti dal Regolamento EU sui cosmetici. Può essere una persona fisica o giuridica e può corrispondere al produttore, all’importatore o a una persona autorizzata, a seconda dei casi. Il distributore può corrispondere alla persona responsabile se modifica il prodotto cosmetico in modo tale da poterne compromettere la conformità al Regolamento EU sui cosmetici o se vende un prodotto cosmetico nell’EU con il proprio nome o marchio registrato. Tuttavia, tale eventualità si applica a un numero limitato di circostanze. Le informazioni di contatto della persona responsabile (nome e indirizzo) devono essere specificate sul contenitore e sull’imballaggio di ogni prodotto cosmetico.

Documentazione informativa sul prodotto
Il responsabile dovrà conservare la documentazione informativa sul prodotto per un periodo di 10 anni dalla data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato fornito o venduto sul mercato dell’EU. Tale documentazione deve inoltre essere facilmente accessibile in formato elettronico o di altro tipo presso l’indirizzo della persona responsabile. Questo indirizzo deve essere specificato sull’etichetta del prodotto. La documentazione informativa sul prodotto deve contenere (i) una descrizione del prodotto cosmetico, (ii) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, (iii) una descrizione del metodo di fabbricazione e una dichiarazione di conformità alle buone pratiche di fabbricazione, (iv) la prova dell’effetto attribuito al prodotto cosmetico (se giustificato dalla sua natura o dal suo effetto) e (v) dati su eventuali test effettuati su animali. Quando necessario, queste informazioni devono essere aggiornate.

Cosa devo fare se un prodotto cosmetico non è conforme al Regolamento sui cosmetici?
Se una persona responsabile ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto non sia in linea con il Regolamento EU sui cosmetici, deve immediatamente adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Quando tale prodotto cosmetico presenta un rischio per la salute umana, la persona responsabile dovrà immediatamente informare l’autorità competente del luogo in cui il prodotto è stato reso disponibile e dove la documentazione informativa sul prodotto è accessibile, fornendo tutti i dettagli sulla non conformità e sulle misure correttive intraprese.

La persona responsabile ha l’obbligo di collaborare con le autorità competenti e, se necessario, di cooperare in qualsiasi azione volta a eliminare i rischi determinati dai prodotti che sono stati resi disponibili. A seguito della richiesta motivata da parte di un’autorità, la persona responsabile deve fornire le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti da verificare.

Mangrovia non consente la vendita di prodotti cosmetici ad uso esclusivamente professionale. Verifica se si tratta di un prodotto ad uso esclusivamente professionale con il produttore o tramite l’etichetta.

Quali sono i requisiti per l’etichettatura dei prodotti cosmetici?
I prodotti cosmetici devono includere le seguenti informazioni sul contenitore o sull’imballaggio, che devono essere facilmente leggibili, visibili e in caratteri indelebili:

  • Il nome, il nome registrato e l’indirizzo della persona responsabile e del . Questa informazione può essere abbreviata, purché ciò non pregiudichi la possibilità di identificare chi è la persona responsabile e quale sia il suo indirizzo. Nel caso in cui sia indicato più di un indirizzo, è necessario evidenziare quello presso il quale è disponibile la documentazione informativa sul prodotto.
  • Se il prodotto è importato, il paese di origine.
  • Il contenuto nominale al momento dell’imballaggio (in base al peso o al volume) o il numero di prodotti in caso di imballaggi preconfezionati i cui articoli sono di solito venduti in gruppo, salvo eccezioni.
  • Il termine minimo di conservazione. Sulla confezione, la data deve essere preceduta dal simbolo corrispondente o dalla dicitura “Usare preferibilmente entro”. Tale indicazione non è obbligatoria per i prodotti cosmetici con un termine minimo di conservazione superiore ai 30 mesi.

I prodotti cosmetici devono includere determinate informazioni sul contenitore e sull’imballaggio, tra cui quelle indicate di seguito. Se non è possibile apporre queste informazioni sul contenitore e sull’imballaggio, le stesse dovranno essere incluse in opuscoli, etichette, nastri, cartellini o schede che andranno allegati o fissati al prodotto. Salvo che ciò risulti inattuabile, puoi utilizzare informazioni abbreviate o un simbolo applicabile.

  • Particolari precauzioni da osservare durante l’uso e, in particolare, almeno quelle elencate negli Allegati da III a VI del Regolamento EU sui cosmetici.
  • Il numero di lotto del produttore o il riferimento per identificare il prodotto cosmetico. Se per motivi pratici non si possono includere queste informazioni sul prodotto, è possibile apporle sulla confezione.
  • La funzione del prodotto cosmetico, a meno che ciò non si evinca in modo palese dalla sua presentazione.
  • L’elenco degli ingredienti, come indicato dal Regolamento EU sui cosmetici. L’elenco deve essere apposto almeno sulla confezione.

Le informazioni chiave devono essere tradotte nella lingua o nelle lingue dei paesi EU in cui i prodotti cosmetici verranno venduti.

Requisiti di notifica
Prima di vendere un prodotto cosmetico nell’EU, la persona responsabile e, in determinate circostanze, anche il distributore devono inviare alcune informazioni alla Commissione europea tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici.

Le informazioni da comunicare sono le seguenti:

  • La categoria del prodotto cosmetico e il suo nome o i suoi nomi, che ne consentono l’identificazione specifica
  • Il nome e l’indirizzo della persona responsabile presso cui la documentazione informativa sul prodotto è facilmente accessibile
  • Il paese di origine dell’importazione
  • Lo Stato membro in cui viene venduto il prodotto cosmetico
  • I recapiti di una persona fisica da contattare in caso di necessità
  • La presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali, la loro identificazione e le relative condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.
  • Il nome, i dati pertinenti conservati dal Chemical Abstracts Service o il numero CE di determinate sostanze CMR.
  • La formulazione quadro che consente un trattamento medico tempestivo e appropriato in caso di difficoltà.

Le informazioni di cui sopra non sono un elenco esaustivo degli obblighi di notifica. Pertanto, ti invitiamo a richiedere ulteriore assistenza in modo da poter garantire la piena conformità al regime normativo.

Informazioni aggiuntive
Visita il sito web della Commissione europea per maggiori informazioni sul Regolamento EU sui prodotti cosmetici:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/market-surveillance_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en

Requisiti UK #

Quali prodotti rientrano nell’ambito dei requisiti UK per i prodotti cosmetici?
I requisiti UK per i prodotti cosmetici si applicano a qualsiasi prodotto cosmetico fornito o venduto in UK, ma le disposizioni sono recepite diversamente da Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles, “GB”) e Irlanda del Nord. Di seguito trovi maggiori informazioni sulle condizioni in vigore in Irlanda del Nord (“NI”). Un “prodotto cosmetico” può essere descritto genericamente come una sostanza o miscela che è destinata ad essere applicata sul corpo umano (inclusi pelle, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, denti e mucose della cavità orale) ai fini della pulizia, della profumazione, della modifica dell’aspetto, della protezione, per mantenere e proteggere il corpo o quella parte del corpo in buone condizioni o per correggere gli odori corporei. Esempi di prodotti cosmetici variano dagli antitraspiranti al sapone, dal make-up al dentifricio, dalla crema solare al profumo.

Il regolamento UK sui prodotti cosmetici presenta una serie di requisiti importanti che devono essere rispettati prima che un prodotto cosmetico possa essere venduto in GB. Tra questi vi sono, in particolare:

  1. Le restrizioni sul contenuto di ciascun prodotto cosmetico che si applicano alla vendita in GB
  2. L’obbligo di avere una “persona responsabile” con sede in GB
  3. Le informazioni chiave di etichettatura che devono essere fornite con il prodotto e sulla confezione del prodotto
  4. L’obbligo di conservare una documentazione informativa su ciascun prodotto cosmetico che ne dimostri la conformità.

Le informazioni qui fornite non costituiscono una descrizione esaustiva dei requisiti pertinenti. Ti invitiamo quindi a contattare un consulente legale per verificare che i tuoi prodotti siano conformi ai requisiti UK per i prodotti cosmetici.

Limitazioni relative agli ingredienti
In GB, sono state stabilite alcune limitazioni sugli ingredienti di ciascun prodotto cosmetico. Alcune sostanze sono proibite e non possono essere utilizzate nei cosmetici immessi nel mercato GB in nessuna circostanza (cfr. Allegato II del Regolamento EU sui cosmetici, visita il e il Regolamento UK sui prodotti cosmetici), altre sostanze possono essere utilizzate solo se tale uso è conforme alle limitazioni pertinenti (cfr. Allegato III del Regolamento EU sui cosmetici e il Regolamento UK sui prodotti cosmetici). Inoltre:

  • A meno che non si ritenga applicabile una delle eccezioni pertinenti, un prodotto cosmetico non può contenere determinate sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) ai sensi del Regolamento CLP CE n° 1272/2008.
  • Possono essere utilizzati solo i coloranti elencati nell’Allegato IV, i conservanti elencati nell’Allegato V e i filtri UV elencati nell’Allegato VI del Regolamento EU sui cosmetici e nel Regolamento UK sui prodotti cosmetici. Essi devono essere utilizzati in conformità con le limitazioni pertinenti.

Infine, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali devono essere appositamente notificati alle autorità UK tramite il servizio SCPN (Submit Cosmetic Product Notification).

Persona responsabile
Per ciascun prodotto cosmetico è necessario identificare una persona responsabile con sede in GB.

La persona responsabile deve garantire che ciascun prodotto cosmetico sia conforme ai requisiti dei prodotti cosmetici. Può essere una persona fisica o giuridica e può corrispondere al produttore, all’importatore o a una persona autorizzata, a seconda dei casi. Il distributore può corrispondere alla persona responsabile se modifica il prodotto cosmetico in modo tale da poterne compromettere la conformità al Regolamento EU sui cosmetici/Regolamento UK sui prodotti cosmetici o se vende un prodotto cosmetico in GB con il proprio nome o marchio registrato. Tuttavia, tale eventualità si applica a un numero limitato di circostanze. Le informazioni di contatto della persona responsabile (nome e indirizzo) devono essere specificate sul contenitore e sull’imballaggio di ogni prodotto cosmetico.

Documentazione informativa sul prodotto #

Il responsabile dovrà conservare la documentazione informativa sul prodotto per un periodo di 10 anni dalla data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato fornito o venduto in GB. Tale documentazione deve inoltre essere facilmente accessibile in formato elettronico o di altro tipo presso l’indirizzo della persona responsabile. Questo indirizzo deve essere specificato sull’etichetta del prodotto. La documentazione informativa sul prodotto deve contenere (i) una descrizione del prodotto cosmetico, (ii) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, (iii) una descrizione del metodo di fabbricazione e una dichiarazione di conformità alle buone pratiche di fabbricazione, (iv) la prova dell’effetto attribuito al prodotto cosmetico (se giustificato dalla sua natura o dal suo effetto) e (v) dati su eventuali test effettuati su animali. Quando necessario, queste informazioni devono essere aggiornate.

Cosa devo fare se un prodotto cosmetico non è conforme al Regolamento sui cosmetici?
Se una persona responsabile ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto non sia in linea con il Regolamento UK sui cosmetici, deve immediatamente adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Qualora tale prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, la persona responsabile dovrà immediatamente informare il Dipartimento del governo britannico incaricato delle norme di commercializzazione, fornendo tutti i dettagli sulla non conformità e sulle misure correttive intraprese.

La persona responsabile ha l’obbligo di collaborare con il Dipartimento del governo britannico incaricato delle norme di commercializzazione e, se necessario, di cooperare in qualsiasi azione volta ad eliminare i rischi determinati dai prodotti che sono stati resi disponibili. A seguito della richiesta motivata da parte del Dipartimento del governo britannico incaricato delle norme di commercializzazione, la persona responsabile deve fornire le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti da verificare.

Mangrovia non consente la vendita di prodotti cosmetici ad uso esclusivamente professionale. Verifica se si tratta di un prodotto ad uso esclusivamente professionale con il produttore o tramite l’etichetta.

Quali sono i requisiti per l’etichettatura dei prodotti cosmetici?
I prodotti cosmetici devono includere le seguenti informazioni sul contenitore o sull’imballaggio, che devono essere facilmente leggibili, visibili e in caratteri indelebili:

  • Il nome o il nome registrato e l’indirizzo della persona responsabile. Questa informazione può essere abbreviata, purché ciò non pregiudichi la possibilità di identificare chi è la persona responsabile e quale sia il suo indirizzo. Nel caso in cui sia indicato più di un indirizzo, è necessario evidenziare quello presso il quale è disponibile la documentazione informativa sul prodotto.
  • Se il prodotto è importato, il paese di origine.
  • Il contenuto nominale al momento dell’imballaggio (in base al peso o al volume) o il numero di prodotti in caso di imballaggi preconfezionati i cui articoli sono di solito venduti in gruppo, salvo eccezioni.
  • Il termine minimo di conservazione. Sulla confezione, la data deve essere preceduta dal simbolo corrispondente o dalla dicitura “Usare preferibilmente entro”. Tale indicazione non è obbligatoria per i prodotti cosmetici con un termine minimo di conservazione superiore ai 30 mesi.

I prodotti cosmetici devono includere determinate informazioni sul contenitore e sull’imballaggio, tra cui quelle indicate di seguito. Se non è possibile apporre queste informazioni sul contenitore e sull’imballaggio, le stesse dovranno essere incluse in opuscoli, etichette, nastri, cartellini o schede che andranno allegati o fissati al prodotto. Salvo che ciò risulti inattuabile, puoi utilizzare informazioni abbreviate o un simbolo applicabile.

  • Particolari precauzioni da osservare durante l’uso e, in particolare, almeno quelle elencate negli Allegati da III a VI del Regolamento EU sui cosmetici o nel Regolamento UK sui prodotti cosmetici.
  • Il numero di lotto del produttore o il riferimento per identificare il prodotto cosmetico. Se per motivi pratici non si possono includere queste informazioni sul prodotto, è possibile apporle sulla confezione.
  • La funzione del prodotto cosmetico, a meno che ciò non si evinca in modo palese dalla sua presentazione.
  • L’elenco degli ingredienti, come indicato dal Regolamento UK sui prodotti cosmetici. L’elenco deve essere apposto almeno sulla confezione.

Per i prodotti cosmetici venduti in GB, le informazioni chiave devono essere in lingua inglese.

Requisiti di notifica
Prima di vendere un prodotto cosmetico in GB, la persona responsabile (e, in determinate circostanze, il distributore) deve inviare informazioni alle autorità UK tramite il servizio SCPN.

Le informazioni da comunicare sono le seguenti:

  • La categoria del prodotto cosmetico e il suo nome o i suoi nomi, che ne consentono l’identificazione specifica
  • Il nome e l’indirizzo della persona responsabile presso cui la documentazione informativa sul prodotto è facilmente accessibile
  • Il paese di origine dell’importazione
  • I recapiti di una persona fisica da contattare in caso di necessità
  • La presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali, la loro identificazione e le relative condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.
  • Il nome, i dati pertinenti conservati dal Chemical Abstracts Service o il numero CE di determinate sostanze CMR.
  • La formulazione quadro che consente un trattamento medico tempestivo e appropriato in caso di difficoltà.

Le informazioni di cui sopra non sono un elenco esaustivo degli obblighi di notifica. Pertanto, ti invitiamo a richiedere ulteriore assistenza in modo da poter garantire la piena conformità al regime normativo.

Irlanda del Nord
Il 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il Protocollo dell’Irlanda del Nord e, alla luce di ciò, le regole che si applicano in NI sono diverse. Nello specifico, i venditori sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni:

  • Chi vende è tenuto a verificare che i prodotti soddisfino i requisiti dell’EU, inclusa la notifica al Portale CPNP dell’EU.
  • La persona responsabile può avere sede in NI o nell’EU.
  • Le “merci idonee all’Irlanda del Nord” potranno essere vendute in GB. Il governo UK sta emanando linee guida sul funzionamento di queste procedure.

Informazioni aggiuntive
Per maggiori informazioni sui requisiti per i prodotti cosmetici in UK, ti invitiamo a visitare il seguente sito web:

  • https://www.businesscompanion.info/en/quick-guides/product-safety/cosmetic-products

I seguenti siti web contengono informazioni sulle modifiche relative alla Brexit:

  • https://www.ctpa.org.uk/brexit-advice
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Trasparenza

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