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Regolamento Legno dell’Unione europea (EUTR)

Il Regolamento UE 995/2010 stabilisce gli obblighi di legge degli operatori che immettono per la prima volta sul mercato interno dell’Unione europea legname e prodotti in legno, nonché l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per i commercianti che forniscono tali prodotti, con l’obiettivo di impedire la vendita di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati.

È responsabilità del venditore rispettare il Regolamento UE 995/2010. I contenuti di questa pagina sono da intendersi ad uso esclusivamente informativo. Non costituiscono consulenza di natura legale o di altro tipo. In caso di dubbi o domande sui regolamenti e le normative applicabili ai tuoi prodotti, ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente legale. A tal proposito, nota che il Regolamento EU 995/2010 ha effetto diretto, ma gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rispetto del Regolamento e ad applicare eventuali sanzioni.

A quali prodotti si applica il Regolamento Legno dell’Unione europea?
Il Regolamento UE 995/2010 si applica al legname e ai prodotti in legno specificati nell’Allegato del Regolamento stesso, disponibile sul sito della Commissione europea (vedi Ulteriori informazioni di seguito). L’allegato elenca i prodotti in legno utilizzando la nomenclatura combinata (NC) dell’Unione Europea.

il Regolamento copre una vasta gamma di legnami e prodotti in legno importati e prodotti, tra cui prodotti in legno massello, compensato, pavimenti, pasta di legno e carta, ecc., ma non include carta stampata come libri, riviste e quotidiani, strumenti musicali, giochi e giocattoli, ecc. Inoltre, il Regolamento UE 995/2010 prevede un’esenzione per i prodotti in legno o per i componenti di tali prodotti, realizzati a partire da legname o prodotti in legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sono stati smaltiti come rifiuti, ovvero i prodotti in legno riciclato.

Il Regolamento consente inoltre alla Commissione di adottare azioni in delega atte a modificare e integrare l’elenco di legnami e prodotti in legno stabiliti nell’allegato. Tuttavia, nessuna modifica all’allegato è stata pubblicata finora.

Obblighi degli operatori
L’Operatore è definito dal Regolamento UE 995/2010 come qualsiasi persona fisica o giuridica che immette legname o prodotti in legno sul mercato. Con “immettere sul mercato” si intende la fornitura con qualsiasi mezzo, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato (inclusa la fornitura tramite mezzi di comunicazione a distanza), di legname o prodotti in legno non ancora presenti nel mercato interno, per la distribuzione o per l’utilizzo nel corso di un’attività commerciale, sia in cambio di un pagamento che gratuitamente.

A tal proposito, gli operatori sono soggetti a due obblighi:

  • Non collocare sul mercato legname tagliato illegalmente o prodotti da esso derivati (per es. legname che è stato tagliato in violazione delle leggi applicabili nel paese di provenienza, o prodotti derivati da tale legname); e
  • Utilizzare un “sistema di dovuta diligenza” quando immettono legname o prodotti in legno sul mercato nell’Unione europea.

L’operatore può scegliere di sviluppare il proprio sistema di dovuta diligenza o di utilizzare un sistema che è stato creato da un’organizzazione di controllo, ovvero organizzazioni private che sono state riconosciute dalla Commissione europea, per aiutare gli operatori a rispettare i loro obblighi di dovuta diligenza.

I requisiti per il sistema di dovuta diligenza sono stabiliti nell’articolo 6 del Regolamento EU 995/2010, e sono stati sviluppati nel Regolamento di esecuzione EU 607/2012, entrambi disponibili sul sito della Commissione europea. In linea generale, i tre elementi chiave del sistema di dovuta diligenza sono:

-Informazioni: l’operatore deve avere accesso alle informazioni che descrivono il legname e i prodotti in legno, il paese di raccolta, le specie, le quantità, i dettagli del fornitore e i documenti e le informazioni sulla conformità con la normativa nazionale.
-Valutazione dei rischi: l’operatore deve valutare il rischio di legnami illegali nella sua catena di distribuzione, in base alle informazioni identificate sopra e prendendo in considerazione i criteri stabiliti nel Regolamento UE 995/2010.
-Riduzione dei rischi: quando la valutazione mostra che vi è un rischio di legname illegale nella catena di distribuzione, quel rischio può essere attenuato richiedendo ulteriori informazioni e verifiche al fornitore.
Tuttavia, tali obblighi degli operatori non si applicano ai seguenti legnami e prodotti in legno, dato che il Regolamento EU 995/2010 stabilisce che questi legnami e prodotti in legno sono stati tagliati regolarmente ai fini di questo Regolamento:

  • Il legname: (i) è proveniente da un paese partner elencato nell’Allegato I del Regolamento CE 2173/2005; (ii) è incorporato in uno dei prodotti in legno elencati negli Allegati II e III dello stesso Regolamento; (iii) è conforme ai requisiti di tale Regolamento: e
  • Il legname o i prodotti in legno sono inclusi nell’ambito degli Allegati A, B o C del Regolamento europeo di base CITES e rispettano i requisiti di tale regime.

Obblighi dei commercianti
Il commerciante è definito dal Regolamento UE 995/2010 come qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, vende o compra nel mercato interno legname o prodotti in legno già immessi sul mercato interno.

A tal proposito, i commercianti sono soggetti a un obbligo di tracciabilità di base che richiede loro di essere in grado di identificare:

  • gli operatori o i commercianti che hanno fornito loro il legname e i prodotti in legno; e
  • ove applicabile, i commercianti ai quali hanno fornito legnami e prodotti in legno.

Queste informazioni devono essere conservate per almeno cinque anni e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.

Informazioni aggiuntive
Per maggiori informazioni sull’EUTR, ti invitiamo a visitare il sito web della Commissione Europea, che include un documento guida per il Regolamento Legno dell’Unione europea nelle 23 lingue dell’Unione, nonché un elenco di organizzazioni di monitoraggio riconosciute e gli aggiornamenti dei regolamenti:

 

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